Autore Topic: Le firme autenticate nella nuova Legge Elettorale ?? I 5 punti della dittatura  (Letto 1743 volte)

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Leonardo Ranieri Triulzi

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TESTO RISULTANTE DALL’EMENDAMENTO 1.500 (IN BLU LE MODIFICHE RISPETTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO IL 23 MAGGIO DALLA I COMMISSIONE)
Art. 18 bis.
La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l’indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta:
1)da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
2)da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
3)da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
4)La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.
5)In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
NB Il punto numero 5) stabilisce la data del programmato scioglimento della Camera dei Deputati. Almeno 121 giorni prima della data naturale di scadenza

Con queste condizioni nessuna nuova formazione politica potrà mai rispettare tempi e modi di acquisizione delle firme autenticate, anche per il loro costo di base.



Massimo Sernesi

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E poi perché il numero massimo, con una fascia cosí ristretta? In modo tale che basti bocciarne alcune per bocciare la lista.
Speriamo nei parlamentari eletti...